Art. 17.
(Intervento d'ufficio).

      1. Il difensore civico interviene d'ufficio qualora rilevi casi di cattiva amministrazione nell'attività svolta dai soggetti di cui all'articolo 2.
      2. Al fine di acquisire una più approfondita conoscenza delle disfunzioni o inefficienze più ricorrenti nell'attività dei pubblici uffici, in particolare delle strutture che erogano servizi, il difensore civico promuove periodici incontri con i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di categoria, delle organizzazioni sindacali e di rappresentanza dei consumatori, degli ordini professionali, degli enti morali e di ogni altro soggetto che ritenga utile ascoltare.
      3. Il difensore civico, nei limiti della propria competenza, può svolgere indagini relative al rispetto dei princìpi di legalità, trasparenza, efficienza, efficacia ed equità su tutti i settori delle pubbliche amministrazioni, segnalando agli organi competenti le disfunzioni relative e suggerendo le opportune modifiche da apportare in sede legislativa, regolamentare od organizzativa.

 

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